Statuto - Art. 5 – Patrimonio dell’Associazione
- Statuto
- Art.1 Denominazione
- Art. 2 – Scopi
- Art. 3 – Sede Principale e Sedi Secondarie
- Art. 4 - Durata
- Art. 5 – Patrimonio dell’Associazione
- Art. 6 - Soci
- Art. 7 - Tipologie di Soci
- Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci
- Art. 9 – Cessazione dalla qualità di Socio
- Art. 10 – Quote associative
- Art. 11 – Organi della Associazione
- Art. 12 – L’Assemblea dei Soci
- Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
- Art. 14 - Il Presidente
- Art. 15 - Il Vice-Presidente
- Art. 16 – Il/ I Presidente/i Onorario/i
- Art. 17 - Il Segretario
- Art. 18 - Il Tesoriere
- Art. 19 - I Revisori dei Conti
- Art. 20 – Il Bilancio
- Art. 21 – Commissione Disciplinare
- Art. 22 - Controversie
- Art. 23 – Scioglimento e liquidazione
- Art. 24 – Rinvio alla Legge
- Tutte le pagine
Art. 5 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dai fondi derivanti dalle quote di iscrizione, dalle quote associative di rinnovo annuale della stessa, da donazioni, sovvenzioni, contributi da parte degli associati o di soggetti terzi, pubblici o privati, a qualsiasi titolo, dagli eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio e dagli utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati, nonché da tutti i beni, mobili ed immobili, acquisti a qualsiasi titolo dall’Associazione attraverso l’esercizio dell’attività nel perseguimento degli scopi istituzionali. I Soci non potranno vantare nessun diritto sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento della Associazione. L’Associazione risponde di fronte a terzi solo con il proprio patrimonio.